Da circa un ventennio, nella prassi notarile ha preso vita un nuovo istituto fondazionale, sorto al fine di rispondere alla necessità di dotare pubblico e privato di un istituto per il perseguimento di finalità di interesse generale, con la possibilità di aprirsi alle varie componenti del tessuto sociale. In sintesi, ciò che da soli non si riesce a fare, per scarsità di mezzi o di capacità gestionali, viene con questo strumento realizzato raggruppando cittadini, società, associazioni ed enti diversi.

Si tratta della fondazione di partecipazione, affermatasi e diffusasi sul piano dell’esperienza, così nominata per essere strutturalmente aperte alla partecipazione di più soggetti giuridici, tra cui gli stessi enti pubblici. Detto istituto trova piena applicazione in ambiti in cui purtroppo il sistema pubblico risulta eccessivamente carente nel far fronte ai bisogni ed alle necessità dei cittadini, quali l’ambito sociale, ed in particolare, le problematiche che interessano le persone disabili e le loro famiglie.

Nello specifico, lo strumento giuridico della fondazione di partecipazione consente di strutturare modelli  gestionali alternativi alla istituzionalizzazione delle persone disabili, in quanto il suddetto istituto può costituire lo strumento  più adatto a favorire la realizzazione di strutture che possano meglio rispondere alle esigenze del cd. dopo di noi, nelle quali si attui una progettazione, appunto “partecipata” (dalle famiglie, in prima istanza, ma anche dal privato sociale presente sul territorio), dei programmi di assistenza in favore delle persone con disabilità rimaste prive di una rete familiare di supporto.

1) Caratteri dell’istituto della fondazione di partecipazione.
La fondazione di partecipazione è un istituto di diritto privato che si caratterizza:

  • per la presenza di uno scopo, definito al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo da parte dei soci fondatori e immodificabile nel tempo (neppure da parte degli stessi fondatori);
  • per la partecipazione di una pluralità di soggetti (i quali possono essere sia pubblici che privati), che condividono le finalità della fondazione di partecipazione e vi partecipano apportando beni mobili, immobili, denaro, oppure servizi. Inoltre, chi partecipa a vario titolo alla fondazione, gestisce e controlla l’utilizzazione del proprio contributo attraverso la partecipazione agli organi interni di detto istituto.

Ciò consente di garantire una proficua collaborazione tra pubblico e privato che, nel caso in esame, può assicurare percorsi efficaci di autonomia delle persone disabili ed assicurare, nel contempo, che le risorse finalizzate al perseguimento dello scopo della fondazione (assistenza e cure delle persone con disabilità) non possano, dopo la morte dei congiunti, essere utilizzate in modo diverso rispetto ai fini dichiarati nello Statuto.

Si aggiunga altresì l’importante considerazione che al fianco dei fondatori privati la fondazione di partecipazione può prevedere la partecipazione di soggetti pubblici. In tali ipotesi, i soggetti pubblici risulteranno istituzionalmente deputati al perseguimento ed alla realizzazione dell’interesse pubblico, mentre i soggetti privati saranno portatori di economicità e managerialità, ma anche di conoscenza ed esperienza pratica. In sintesi, con la costituzione delle fondazioni miste pubblico-private si realizza un’applicazione concreta ed efficace del principio di sussidiarietà orizzontale tra il sistema pubblico e quello privato, risultando stimolata l’aggregazione sociale al fine di garantire una condivisione dell’interesse pubblico.

Le fondazioni di partecipazioni possono, altresì, essere costituite solo da soggetti privato, o solo da soggetti pubblici, senza presentare il carattere misto.

2) Natura giuridica della fondazione di partecipazione.
La fondazione di partecipazione rappresenta una sintesi tra il modello giuridico proprio della fondazione tout court e quello dell’associazione.

  • Dalla fondazione è mutuato l’elemento patrimoniale: come nella fondazione classica, anche in quella di partecipazione vi deve essere un patrimonio vincolato alla realizzazione di uno scopo immutabile nel tempo, il cd. fondo di dotazione. Il patrimonio della fondazione potrà essere altresì costituito dal cd. fondo di gestione costituito dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione, nonché dai contributi periodici dei fondatori e partecipanti (ovvero i cd. sostenitori).
  • Dalla associazione invece è mutuato l’elemento personale; infatti, l’atto giuridico che da vita alla fondazione di partecipazione è un contratto plurilaterale a struttura aperta. Ciò significa che, da un lato, l’atto costitutivo deve essere sottoscritto da una pluralità di soggetti; dall’altro, che nuove persone fisiche o giuridiche possono entrare a farne parte anche in un momento successivo alla sua costituzione. Da ciò consegue la previsione di una triplice categoria di membri della fondazione di partecipazione:
    1. “fondatori promotori”: coloro che costituiscono la fondazione di partecipazione, dotandola di un patrimonio finalizzato alla realizzazione di uno scopo individuato;
    2. “fondatori”: coloro che aderiscono alla fondazione in un momento successivo alla sua costituzione, condividendone lo scopo e apportando beni o servizi;
    3. “partecipanti” ovvero i cd. “sostenitori”: coloro che partecipano alla vita dell’ente prestando lavoro volontario, anche prestazioni di natura professionale (commercialisti, avvocati, notai), e/o apportando modeste somme di denaro.

La suddetta suddivisione si riflette sulla composizione e sulla funzione degli organi costitutivi della fondazione in quanto generalmente i fondatori promotori ed i fondatori fanno parte del Consiglio di Amministrazione ed hanno potere più spiccatamente decisionale (spesso i fondatori promotori nominano la maggioranza dei consiglieri), mentre i “partecipanti”, ovvero i “sostenitori” fanno parte del Collegio dei Partecipanti (ovvero dei Sostenitori) ed hanno un potere consultivo.