Il prossimo grande step, dopo l’obbligo di predisposizione ed invio della fattura in formato elettronica, riguarda la nuova modalità di trasmissione telematica dei corrispettivi.

E’ opportuno fare un pò di chiarezza citando le norme di riferimento e le prossime scadenze:

con l’entrata in vigore del D.Lgs 127/2015 è stato istituito un nuovo sistema di trasmissione telematica dei corrispettivi; le imprese della grande distribuzione che avevano esercitato l’opzione entro il 31 dicembre 2016 hanno potuto, fino al 31 dicembre 2018, utilizzare la norma previgente (legge 311/2004);
l’Agenzia delle Entrate ha emanato, in data 28 ottobre 2016, il Provvedimento con cui è stata fornita la ” definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui art. 2. comma 1, del D.Lgs. 127/2015, nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione”;

a partire dal 1° aprile 2017 la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, secondo le nuove norme, è obbligatoria per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici;
l’obbligo per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi scatterà, a partire dal 1° luglio 2019, per tutti i soggetti che effettuano operazioni ex art. 22 DPR 633/72 con un volume d’affari annuo superiore a 400.000 euro;
in ultimo, l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, scatterà per tutti gli esercenti, a partire dal 1° gennaio 2020

Per poter procedere alla trasmissione dei dati dei corrispettivi in modalità telematica, è necessario dotarsi di specifici dispositivi hardware e software approvati dall’Agenzia delle Entrate denominati Registratori Telematici – RT.

Tali strumenti, al momento della chiusura giornaliera, generano un file XML sigillato elettronicamente e pronto per la trasmissione telematica al Sistema Informativo dell’Agenzia delle Entrate. Il citato Provvedimento stabilisce inoltre che ” l’autenticità, la inalterabilità e la riservatezza nella trasmissione delle informazioni è garantita dal sigillo elettronico avanzato apposto al file inviato e dalla connessione protetta in modalità web service su canale cifrato TLS”.

Il legislatore ha previsto anche un contributo, nella misura del 50% della spesa sostenuta per l’acquisto e l’impianto degli strumenti per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, sotto forma di credito d’imposta.

La Legge di Bilancio 2019 ha modificato quanto disposto dal D.Lgs 127/2015. Il Decreto prevedeva, infatti, che il contributo fosse dapprima “anticipato” dal fornitore dello strumento sotto forma di sconto con successivo rimborso, sempre in capo al fornitore, sotto forma di credito d’imposta. L’art. 1, comma 55 della Legge di Bilancio 2019 ha, invece, stabilito che il contributo spetti direttamente all’esercente. L’utilizzo del credito è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi. Lo strumento dovrà essere pagato con strumenti di pagamento tracciabili.

Sulla base della normativa sopracitata l’Agenzia delle Entrate si è espressa, con la Risposta n. 118/2018, relativamente alle imprese che operano nel settore della grande distribuzione. Per tali soggetti, a partire dal 1° gennaio 2019, non possono più utilizzare le modalità di trasmissione dei corrispettivi con le regole valide fino al 31 dicembre 2018, ma possono, alternativamente:

certificare i corrispettivi secondo le regole ordinarie mediante l’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, tenuto comunque conto dell’obbligo, per le imprese con volume d’affari superiore ai 400.000 euro, di trasmissione telematica dei corrispettivi a far data dal 1° luglio 2019;
trasmettere telematicamente i corrispettivi, previo aver esercitato, entro il 31 dicembre 2018, l’opzione

Con la Risposta n.9/2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito sul tema importanti chiarimenti tecnici, e più precisamente:

ciascun punto vendita dovrà disporre di un proprio Registratore Telematico;
l’invio dei dati costituisce obbligo autonomo; in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione si applicano le sanzioni previste dagli art. 6 (comma 3) e 12 (comma 2) del D. Lgs. 471/97;
sono considerati distributori automatici anche gli apparecchi che, perfezionata la cessione del bene con il relativo passaggio di proprietà e pagamento del corrispettivo, ne garantiscono la contestuale consegna in altro modo (es. acquisto online di capsule per il caffè con la possibilità di recarsi nel negozio più vicino e ritirare le stesse tramite l’apposito corner presente nel punto vendita);
i corrispettivi delle vendite debbono essere annotati nel registro previsto dall’art. 24 DPR 633/72

Sempre sul tema della grande distribuzione per soggetti che hanno optato nella trasmissione dei corrispettivi con opzione dal 1° gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata, con la Risposta n.14/2019 in materia di defiscalizzazione ed utilizzo dei registratori di cassa ancora in uso nel seguente modo:

la defiscalizzazione dei registratori di cassa collegati ai registratori telematici può avvenire nel rispetto degli indispensabili tempi tecnici previsti per l’intervento dei soggetti incaricati. E’ considerato verosimile che la procedura si perfezioni entro il 16 febbraio 2019, termine previsto per la liquidazione IVA relativa al mese di gennaio 2019;
per i passaggi da un regime fiscale all’altro è confermata la prassi esistente secondo cui è consentito ” di utilizzare gli stessi misuratori fiscali fino ad esaurimento della memoria fiscale, per emettere scontrini con il logotipo fiscale, avendo cura di comunicare al cliente la natura non fiscale dello scontrino emesso”. Pertanto, nella situazione attuale, si potrà indicare, in calce allo scontrino emesso dal misuratore fiscale, la dicitura non valido ai fini fiscali ai sensi dell’art. 2 del d.Lgs. 127/2015, evidenziando la natura esclusivamente commerciale del documento. Nell’ipotesi, però, in cui l’acquirente richieda che lo stesso sia valido ai fini fiscali, l’indicazione in calce sopra menzionata dovrà essere eliminata e dovranno essere inserite le necessarie informazioni, quali il codice fiscale o il numero di partita iva dell’acquirente.