L’imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini tributari deve essere versata secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 17 giugno 2014 . Ai sensi di tale decreto, l’imposta di bollo relativa ai suddetti documenti deve essere assolta:

-in un’unica soluzione;

-entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Tale disciplina, tuttavia, non si applica alle fatture elettroniche, ossia alle fatture in formato XML inviate tramite il Sistema di Interscambio. Il Legislatore, infatti, con il decreto ministeriale 28 dicembre 2018 , ha previsto che l’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere versata entro il giorno 20 del primo mese successivo.

L’ammontare dell’imposta dovuta dal contribuente è comunicato dall’Agenzia delle entrate e viene determinato sulla base dei dati contenuti nelle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio. Nel corpo della fattura, infatti, il contribuente, nel caso di utilizzo del software gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è tenuto a:

-apporre il flag nella casella «Dati Bollo» presente all’interno della sezione «Dati generali»;

-riportare il valore pari a 2,00 euro all’interno del campo «Importo di Bollo».

I suddetti campi devono essere compilati esclusivamente nell’ipotesi in cui la fattura prevede l’applicazione dell’imposta di bollo e non nelle ipotesi di riaddebito della stessa. L’imposta di bollo dovuta dal contribuente sulle fatture elettroniche viene comunicata nell’area riservata presente all’interno del portale «Fatture e corrispettivi» e deve essere pagata utilizzando il Modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate ovvero aderendo ad un apposito servizio di addebito su conto corrente bancario o postale.

Le fatture emesse, per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo, devono anche riportare l’apposita dicitura “Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014”. Si evidenziano qui di seguito le operazioni non assoggettate ad Iva per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo:

-Operazioni fuori campo Iva per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (articoli 2 , 3 , 4 e 5 del DPR 633 del 1972), ovvero territoriale (articoli da 7 a 7-septies del DPR 633 del 1972);

-Operazioni escluse dalla base imponibile dell’Iva (articolo 15 del DPR 633 del 1972);

-Operazioni esenti da Iva (articolo 10 del DPR 633 del 1972);

-Operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni (articolo 8 bis DPR del 633 del 1972), servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali (articolo 9 del DPR 633 del 1972, con l’eccezione di cui sotto), cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette, articolo 8 , lettera c) del DPR 633 del 1972);

-Operazioni effettuate dai contribuenti in regime dei minimi o forfettari.

Risultano invece esenti dall’imposta di bollo le seguenti operazioni:

-Operazioni in reverse charge (articolo 74 commi 1, 7 e 8 del DPR 633 del 1972);

-Operazioni in reverse charge (articolo 17 del DPR 633 del 1972);

-Operazioni non imponibili (articolo 9 del DPR 633 del 1972) relativi a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci;

-Operazioni intracomunitarie (articoli 41 , 42 e 58 del decreto legge 331 del 1993);

-Esportazioni (articolo 8 lettere a) e b) del DPR 633 del 1972);

-Operazioni non soggetta ad Iva di importo inferiore ad euro 77,47.

L’assolvimento del bollo da parte del cedente o prestatore e la relativa annotazione sulla fattura in formato XML, di per sé non determina il diritto di rivalsa in capo al cessionario o committente. Solo previo accordo tra le parti, il fornitore può riaddebitare alla controparte, in rivalsa, la somma relativa al bollo esponendola nella fattura elettronica come importo escluso dal computo della base imponibile IVA ai sensi dell’articolo 15 del DPR 633 del 1972.

SI RICORDA CHE

L’imposta di bollo è un’imposta indiretta che si applica a tutti gli atti indicati nella tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972. Restano esclusi gli atti legislativi e, in alcuni casi, gli atti amministrativi dello Stato, Regioni, Province e Comuni;
E’ stata prevista una specifica modalità di assolvimento dell’imposta di bollo con riferimento alle fatture elettroniche di importo superiore a 77,47 euro e relative ad operazioni non assoggettate ad IVA, come nel caso delle operazioni fuori campo IVA e delle operazioni esenti.