Come ormai noto a tutti il decreto 18/2020 “c.d. Cura Italia” prevede agli articoli 27 e 28 un’indennità di 600 euro relativa al mese di marzo per collaboratori (anche sportivi), partite Iva e lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali Inps. L’indennità potrebbe essere replicata anche ad aprile, secondo le anticipazioni del ministro dell’Economia.
L’importo, che non concorre alla formazione del reddito, sarà erogato direttamente dall’inps a fronte della domanda fatta direttamente dall’interessato.
L’invio delle domande si presume che verrà consentito solo dopo la fine di marzo e secondo modalità operative ancora indefinite. Il provvedimento non ha bisogno di un decreto attuativo ma solo di una circolare / comunicato esplicativi dell’INPS.
Con il messaggio n. 1381 del 26.03.2020, l’Inps ha fornito i primi chiarimenti in merito alle modalità per richiedere l’indennità dai quali si evince che le prestazioni saranno accessibili esclusivamente in modalità telematica, ragion per cui si rende necessario, per il contribuente, dotarsi di pin dispositivo rilasciato dall’Inps (o pin ordinario, per alcune attività semplici di consultazione o gestione); spid di livello 2 o superiore; carta di identità elettronica 3.0; carta nazionale dei servizi.
Al fine di garantire a tutti i contribuenti l’accesso alle prestazioni economiche, l’Inps, da un lato, ha previsto la possibilità di inoltrare la domanda con modalità semplificate, e, dall’altro, sta predisponendo una nuova procedura di rilascio diretto del pin dispositivo tramite riconoscimento a distanza.
Quest’ultima procedura sarà gestita dal Contact Center e consentirà ai cittadini di ottenere, in un unico processo da remoto, un nuovo pin con funzioni dispositive, senza dover attendere gli ulteriori 8 caratteri del pin che, ad oggi, sono spediti a mezzo posta.
In alternativa, è stato previsto un meccanismo “semplificato” di richiesta del pin, il quale, però, potrà essere utilizzato esclusivamente con riferimento alle domande previste dal D.L. 18/2020 nell’ambito dell’emergenza sanitaria Coronavirus. La modalità semplificata si sostanzia nella possibilità di richiedere le prestazioni inserendo esclusivamente la prima parte del pin, ricevuto via sms o mail subito dopo averlo richiesto.
La richiesta del pin può essere effettuata attraverso i seguenti canali:
– sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta pin”;
– Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).
Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del pin, l’Inps invita a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.
In considerazione delle procedure illustrate nel messaggio Inps in esame, ed appena brevemente richiamate, pare quindi comprendere che le domande non potranno essere trasmesse dall’intermediario, dovendo il cittadino agire direttamente con il proprio pin.

ULTERIORI PRECISAZIONI PER I COLLABORATORI DI ASSOCIAZIONI O SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Il decreto18/2020 mette a disposizione la cifra di 50 milioni di euro in favore dei soli collaboratori sportivi di associazioni e società sportive dilettantistiche.
Le condizioni per avere diritto all’indennità sono:
– Avere un rapporto di collaborazione già in essere alla data del 23.02.2020;
– L’assenza di redditi di altro tipo.
Il predetto emolumento non concorrerà alla formazione del reddito. Si ritiene, pertanto, che non dovrà essere calcolato ai fini del computo, sia della fascia esente dei 10.000 euro, che di quella successiva di 30.658,28 euro in cui la ritenuta da operare passa da titolo di imposta a titolo d’acconto.
Si ritiene che il termine usato “rapporti di collaborazione” si riferisca sia ai soggetti che svolgono esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che collaborazioni coordinate e continuative di carattere mministrativo-gestionale.
Per prepararsi alla gestione della domanda in ragione della limitata disponibilità finanziaria si consiglia di essere pronti con i seguenti dati:
– Copia di un documento di identità
– Copia del proprio codice fiscale
– Data dalla quale il rapporto di collaborazione è in essere
– Qualifica sportiva del tecnico;
– Dati della ASD o della SSD con la quale si collabora.
Tale L’importo non sarà erogato dall’istituto di previdenza ma da Sport e salute Spa, a cui dovranno presentare le domande.
Rimaniamo comunque in attesa di ulteriori istruzioni operative

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori informazioni sulla gestione della domanda.

Dott. Fontana Matteo