Il Ministro dell’Economia Daniele Franco con la risposta al question time n 5-07710 ha confermato che NON è prevista nessuna retroattività per la cancellazione dell’IRAP per imprenditori e professionisti.
Ricordiamo che il comma 8 della Legge di Bilancio 234/2021 stabilisce che “A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997”
Nel dettaglio, si prevede la cancellazione dell’IRAP per le persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni.
Il ministero ha sottolineato che la disposizione non determina disparità di trattamento rispetto alla situazione pregressa poiché rientra nella piena discrezionalità del legislatore, il quale, sulla base dei diversi obiettivi di volta in volta fissati, ha nel tempo modificato le regole sull’imposta.
La norma contenuta nella legge n. 234/2021 si inserisce nel progressivo processo di riduzione del carico impositivo Irap, già iniziato con la Finanziaria per il 2008.
Quindi, l’ultimo intervento normativo conferma il progressivo ridimensionamento dell’Irap, con l’obiettivo di un graduale superamento dell’imposta.
Il ministero ricorda che prima della modifica, le persone fisiche che svolgevano la propria attività in assenza di autonoma organizzazione erano già escluse dal tributo, il presupposto del tributo, era costituito solo dall’esercizio abituale di un’attività, autonomamente organizzata.
La Cassazione con la sentenza 9451/2016 ha peraltro chiarito cosa si intenda per autonoma organizzazione.
Ora, con la riforma introdotta dalla legge di bilancio 2022, l’esclusione dal tributo si estende a tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, a prescindere dalla sussistenza o meno dell’autonoma organizzazione.
Fino al 2021, non possono che operare le previgenti disposizioni, le quali sancivano l’esonero dal tributo esclusivamente in assenza di autonoma organizzazione
Pertanto non esiste alcuna possibilità di sospensione, da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’attività di riscossione, in relazione alle persone fisiche che hanno svolto, prima del 1° gennaio 2022, la propria attività avvalendosi di autonoma organizzazione.