Continua l’«avanti e indietro» del tetto fissato per le transazioni in contanti: cancellato il limite dei 1.000 euro, se ne riparlerà il 1 gennaio 2023. Come noto la soglia per i pagamenti in contanti a far data dal 1° gennaio 2022 era passata a € 1.000,00 e conseguentemente il tetto per eventuali operazioni in contanti stato fissato all’importo massimo di € 999,00 (sul tema si rimanda alla lettura dell’approfondimento del 30.12.2021 Limiti per l’uso del denaro contante – Disciplina in vigore dal 1° gennaio 2022).
In sede di conversione in legge del d.l. 228/2021 (c.d. “Milleproroghe”) è stata introdotta una modifica alla norma, con la quale si è riportata la soglia per l’intero anno 2022 all’importo di € 2.000,00 creando una continuità con il limite già introdotto a far data dal 01.07.2020 di € 2.000,00 fino a tutto il 31.12.2022. Pertanto solo a decorrere dal 1° gennaio 2023 il limite scenderà nuovamente a € 1.000,00.
Per quanto attiene agli effetti sui trasferimenti già effettuati, la modifica inserita in sede di conversione sostituisce, ora, le parole “31 dicembre 2021” con “31 dicembre 2022” e le parole “1° gennaio 2022” con “1° gennaio 2023”. Poiché si tratta di una previsione che retroattivamente ha lasciato invariata la soglia limite, in virtù del favor rei previsto nel nostro ordinamento (art.3, co. 2, d.lgs. 472/1997: “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”) dovrebbe essere scongiurato il rischio di sanzioni per chi, tra la data del 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della Legge di Conversione del decreto Milleproroghe dovesse aver utilizzato il contrante per importi compresi tra € 1.000,00 e € 1.999,00.
Resta altresì il paradosso al momento per cui, non essendo stata modificata la norma di riferimento, in caso di violazioni eventualmente commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022 il minimo edittale applicabile ai sensi del comma 1, lett. b) art. 18 del d.l. 124/2019, è fissato in € 1.000,00 pur con soglia del contante riportata a € 2.000,00.
Nulla cambia invece quanto al limite di € 1.000 come soglia sopra la quale vige l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti e versamenti per le a.s.d. e le s.s.d. in regime 398