La dichiarazione annuale IVA per l’ano 2021 va presentata entro il 2 maggio 2022.
Questo termine, ricordiamolo, scadrebbe il 30 aprile ma, essendo un sabato, esso slitta al primo giorno feriale successivo.
Ricordando che ai sensi dell’art 19 comma 1 del DPR n 633/72 il diritto alla detrazione dell’IVA è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui esso è sorto, la data del 2 maggio è anche il termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione della imposta assolta nell’anno 2021 al verificarsi però di due presupposti.
La Circolare n 1/E del 2018 della Agenzia delle Entrate ha infatti specificato che per individuare l’anno di detrazione occorre che si verifichino due presupposti:
– esigibilità dell’imposta
– possesso della fattura di acquisto
Ai fini della detrazione occorre allora distinguere i casi delle fatture ricevute a inizio anno 2022 da quelle ricevute entro il 2021.
Per gli acquisti il cui diritto alla detrazione IVA è sorto nel 2021 con documento ricevuto entro il 2021, la detrazione può essere operata con la dichiarazione IVA del 2021 entro appunto il 2 maggio 2022.
Per gli acquisti il cui diritto alla detrazione IVA è sorto nel 2021 con documento ricevuto a inizio 2022 il diritto alla detrazione è esercitabile entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2022 che cadrà nel 2023.

Note variazione 2021: il diritto alla detrazione dell’IVA
Secondo la stessa circolare n 1 /E del 2018 su indicata, per quanto riguarda le note di variazione in diminuzione (art 26 comma 2 e ss del DPR n 633/72) esse devono essere emesse entro la data di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno in cui si è verificato il presupposto per la variazione in diminuzione.
Ciò vuol dire che il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA incide anche sulle note di variazione.
Come chiarito dalla Agenzia delle Entrate con due recenti Circolari (la n 20/2021 e la n 5/2022) se la nota di variazione viene emessa entro i termini “l’imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento”.
Inoltre, la stessa agenzia ha precisato che se la nota è emessa nel periodo dal 1° gennaio al 2 maggio 2022, la detrazione può essere operata:
– nell’ambito della liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa,
– ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno 2022 (da presentare entro il 2 maggio 2023).