Scade il 30 aprile 2022 il pagamento della imposta di bollo sui libri sociali del 2020 per i soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare. Il termine slitta al 2 maggio visto che il 30 aprile è sabato.
In particolare, l’art..6 del DMEF del 17 giugno 2014, dispone che, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, debba essere assolta l’Imposta di bollo sui registri contabili, tenuti in modalità telematica, relativi all’esercizio precedente.
Ricordiamo in tanto che l’obbligo di assolvere l’imposta di bollo relativamente alle scritture contabili, è disciplinato dall’articolo 16 lettera a) della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che stabilisce che scontano l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00, per ogni cento pagine o frazione di cento pagine, i «repertori; libri di cui all’articolo 2214, primo comma, del Codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile».
In linea generale, quindi, è dovuta l’imposta di bollo per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili di cui all’art. 2214 del c.c.
Per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo occorre distinguere:
– se i registri contabili e i libri sociali siano tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo,
– ovvero siano tenuti in modalità informatica.

Imposta di bollo libri sociali cartacei
Nel caso dei registri cartacei l’imposta di bollo è dovuta:

– ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di 16,00 euro,
– oppure 32 euro laddove non sia dovuta la tassa annuale vidimazione,
prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o su nuovo blocco di pagine ed è alternativamente assolta:

– mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
– mediante pagamento ai soggetti autorizzati tramite modello F23 utilizzando il codice tributo 458T denominato “Imposta di bollo su libri e registri – all. A, Parte I, art. 16, DPR 642/72”

Imposta di bollo libri sociali in modalità informatica
Nel caso dei libri tenuti in modalità informatica, occorre far riferimento al DM 17 giugno 2014 il cui articolo 6 ha previsto nuove modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 6 prevede che «L’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica».

Per “documenti informatici fiscalmente rilevanti”, ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo nei modi previsti dal citato decreto ministeriale, devono intendersi:

– i libri e registri di cui all’articolo 16, lettera a), della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972
– e le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, n. 1, della tariffa, parte prima, allegata al citato DPR
L’imposta è corrisposta mediante versamento con modalità esclusivamente telematica, vale a dire mediante modello di pagamento F24, con il codice tributo “2501” denominato ” imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014″