In data 27 aprile 2022 le Entrate hanno approvato con specifico provvedimento il modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese beneficiarie di aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19, devono inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2022.
Sulla scadenza di tale adempimento e su eventuale esonero dallo stesso per alcuni soggetti, sono stati sollevati dubbi da più parti.
Con interrogazione parlamentare n 5-08011 del 4 maggio gli onorevoli interroganti, premesso che la dichiarazione aiuti di stato è un adempimento contenente dati già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, hanno chiesto chiarimenti su quanto segue:
– se non si ritenga opportuno cancellare le sanzioni ove l’errore nell’indicazione degli aiuti ricevuti non comporti il superamento dei massimali previsti,
– se sia possibile disporre l’esonero per le imprese di piccole e medie dimensioni in considerazione della cifra elevata dai massimali consentiti,
– e prevedere una proroga per l’invio della dichiarazione almeno al 30 settembre 2022
Sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria è stato risposto che:
– l’adempimento oggetto dell’interrogazione è stato espressamente richiesto dalla Commissione UE al fine dei controlli sul rispetto delle soglie previste dal Temporary Framework;
– con riferimento alla richiesta relativa alla cancellazione delle sanzioni ove l’errore nell’indicazione degli aiuti ricevuti non comporti il superamento dei massimali previsti, si fa presente che tali sanzioni sono collegate alle previsioni contenute nell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che non costituiscono sanzioni tributarie.
Inoltre, in relazione alla richiesta di disporre l’esonero per le imprese di piccole e medie dimensioni in considerazione della cifra elevata dai massimali consentiti si specifica che l’autodichiarazione è stata introdotta dall’articolo 1 commi 14 e 15, del decreto legge n. 41 del 2021, che ha disciplinato il cosiddetto « regime ombrello », e riguarda tutti i soggetti beneficiari degli aiuti elencati nel comma 13 del citato articolo 1, non essendo previsto alcun esonero dall’adempimento.
Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021 emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 41 del 2021, che disciplina le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti, è stato previsto che tale adempimento debba essere assolto da tutti i soggetti beneficiari dei citati aiuti.
La decisione della Commissione UE C (2021) 7521 FINAL del 15 ottobre 2021, con la quale è stato autorizzato il cosiddetto « regime ombrello », conferma la necessità che tale autodichiarazione venga presentata da tutti i beneficiari senza alcuna esclusione.