PREMESSA
A decorrere dalle cessioni e prestazioni effettuate dall’1.7.2022, la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) sarà trasmessa attraverso nuove modalità, equiparabili a quelle relative alla fattura elettronica.
La legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1103 della L. 30.12.2020 n. 178) ha infatti modificato l’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015:
– Introducendo l’obbligo di trasmettere i dati in questione in formato XML, via Si-stema di Interscambio (SdI);
– Stabilendo che le nuove regole dovessero entrare in vigore con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2022.
Il successivo DL “fisco-lavoro” (art. 5 co. 14-ter del DL 21.10.2021 n. 146, conv. L. 17.12.2021 n. 215), ha disposto che l’introduzione delle novità fosse differita all’1.7.2022.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE
2.1 AMBITO SOGGETTIVO
Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel terri-torio dello Stato italiano.
Per effetto dell’estensione degli obblighi di fatturazione elettronica ad opera dell’art. 18 del DL 30.4.2022 n. 36, restano esonerati dalla comunicazione, a decorrere dall’1.7.2022:
• I soggetti passivi che hanno aderito al regime “di vantaggio” (di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) e coloro che adottano il regime forfetario (di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014), i quali, nel periodo precedente, non abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro.

2.2 AMBITO OGGETTIVO
La comunicazione ha ad oggetto i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi:
– Effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
– Ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

Il generico riferimento ai “soggetti” non stabiliti fa ritenere che la comunicazione sia do-vuta sia per le operazioni nei confronti di soggetti passivi IVA non stabiliti in Italia quanto nei confronti di “privati consumatori” non stabiliti.
Sono escluse le operazioni per le quali:
– È stata emessa una bolletta doganale (es. importazioni ed esportazioni);
– È stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante il Sistema di Interscambio (SdI).

3 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI
A decorrere dall’1.7.2022, i dati relativi ad operazioni verso o da soggetti non stabiliti in Italia devono essere rappresentati e trasmessi all’Agenzia delle Entrate, mediante il Si-stema di Interscambio, nel formato XML della fattura elettronica, secondo il medesimo schema e le stesse regole.
Con riguardo alla predisposizione del file relativo alle operazioni attive verso soggetti non stabiliti in Italia, è necessario valorizzare l’elemento riportando il codice “XXXXXXX”.
Per quanto concerne, invece, le operazioni di acquisto, ai fini della predisposizione del file XML da inviare mediante il Sistema di Interscambio, dovranno essere utilizzate le seguenti tipologie di documento, in relazione alle differenti fattispecie:
– TD17 , codice che viene utilizzato, nell’ambito della fatturazione elettronica, per operare l’integrazione dell’IVA e dell’imposta nel caso di servizi intracomunitari ricevuti ovvero di emis-sione di autofattura per servizi ricevuti da operatori extra-UE;
– TD18 , codice che viene utilizza-to, nell’ambito della fatturazione elettronica, nel solo caso di integrazione dell’IVA e dell’imposta per acquisti intracomunitari di beni;
– TD19 , codice che viene utilizzato, nell’ambito della fatturazione elettronica, per l’emissione dell’autofattura nel caso di acquisti di beni da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

3.1 ACQUISTO DI SERVIZI DALL’ESTERO
Nella seguente tabella si riepilogano gli elementi principali da riportare nel file XML, in caso di acquisto di servizi dall’estero.

3.2 ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI
Nella seguente tabella si riportano gli elementi fondamentali che compongono il file XML relativo ad acquisti di beni intracomunitari.

3.3 ACQUISTO DI BENI PRESENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO DA SOGGETTI NON RESIDENTI
Nella seguente tabella si riepilogano gli elementi principali da riportare nel file XML, nel caso in cui il cedente, soggetto non residente, emetta una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia nei confronti di un cessionario, soggetto passivo nel territorio nazionale.

4 TERMINI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI
La trasmissione dei dati deve essere effettuata (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015):
– Per ciascuna operazione attiva, entro i termini di emissione delle fatture o dei do-cumenti che ne certificano i corrispettivi;
– Per ciascuna operazione passiva, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazio-ne dell’operazione.

5 PROFILI SANZIONATORI
Con la legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1104 della L. 178/2020) è stato modificato il re-gime sanzionatorio relativo all’esterometro.
Il novellato art. 11 co. 2-quater del DLgs. 18.12.97 n. 471 dispone infatti che, per le ope-razioni effettuate a partire dall’1.1.2022, sia applicabile la sanzione amministrativa di 2,00 euro per ciascuna fattura, entro il nuovo limite massimo di 400,00 euro mensili.
La sanzione si riduce alla metà, entro il limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze sta-bilite dall’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, o laddove, nel medesimo termine, sia effet-tuata la trasmissione corretta dei dati.
La disposizione è coerente con la modifica legislativa che prevedeva l’introduzione delle novità in tema di esterometro con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2022, ma non ha subito modifiche a seguito della proroga all’1.7.2022 operata dal DL 146/2021.